Consigli di classe
Il Consiglio di classe è un organo collegiale della scuola italiana, istituito con il D.P.R. 416 del 31 maggio 1974, art. 4, allegato ai Provvedimenti Delegati sulla scuola
Il Consiglio di classe, ai sensi dell’art.37 del d.lgs. 297/94 è l’unico organo collegiale del nostro sistema scolastico in cui si considerano valide le sue sedute, fatta eccezione per gli scrutini in cui deve esserci il Collegio perfetto, anche senza la presenza della metà più uno dei componenti in carica per la sua validità.
Nella scuola secondaria di I grado, ne fanno parte tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del consiglio.
Del Consiglio fanno parte anche, a pieno titolo e con diritto di voto deliberativo, i docenti tecnico-pratici, madrelingua e di sostegno.
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro rappresentanti in questo organismo, è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
Il consiglio di classe è presieduto, di norma, dal Dirigente Scolastico. In sua assenza il ruolo di presidente va ad un docente che ne fa parte, delegato dal Dirigente scolastico.
I Consigli di classe si incontrano per pianificare e valutare costantemente l’azione educativa e didattica.
I consigli di classe programmano l’attività formativa in funzione degli specifici bisogni di ciascuna classe, scegliendo e adattando alla realtà della classe le finalità, gli obiettivi, le metodologie indicate a livello più generale dal Collegio dei docenti e dai Dipartimenti di materia.
L’elezione dei genitori nei consigli di classe si svolge annualmente.